Art. 2.
(Criteri generali).

      1. Le regioni disciplinano, con proprie norme, le modalità di autorizzazione alla

 

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raccolta dei funghi epigei, determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.